Decreto "Minicodice": la risposta alla valutazione del rischio antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio

Il decreto 3 settembre 2021, cosiddetto "minicodice", rappresenta la risposta alla valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro a rischio basso, ad esclusione dei cantieri temporanei e mobili, così come contemplato dal più noto decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii..

Partiamo dalla definizione del decreto: esso è definito «Decreto minicodice» in quanto fa esplicito riferimento al "codice" di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) che disciplina tutte le attività soggette al controllo di prevenzione incendi mediante la verifica del rispetto delle misure antincendio in grado di mitigare il rischio; mentre è definito "mini", in quanto non comprende tutte le misure contemplate dal codice di prevenzione incendi, applicandosi solo alle attività a rischio basso.

Campo di applicazione del decreto

Le attività per le quali si esegue la valutazione del rischio antincendio, non devono essere "attività soggette" cioè quelle contemplate dall'Allegato I del Dpr 151/2011 e non devono essere "attività normate" per le quali si applicano le relative norme di settore antincendio. L'albero delle scelte che consente l'applicazione del decreto minicodice può essere così caratterizzato:

Minicodice

schema a blocchi che consente l'applicazione del decreto minicodice

Caratterizzazione del decreto

Il decreto si presenta molto snello e funzionale nella sua struttura; esso si compone di 5 articoli ed un allegato denominato "Allegato I". Gli articoli sono cosi suddivisi:

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio
Art. 3. Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
Art. 5. Entrata in vigore

Il fulcro del decreto è rappresentato dall'articolo 3 che delinea i criteri di progettazione, i quali vengono opportunamente specificati nel cosiddetto "allegato I" che definisce i Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. In esso viene specificata la definizione delle attività a rischio basso ed i requisiti aggiuntivi da rispettare affinché si possa applicare il decreto minicodice, ovvero:

a) affollamento complessivo ≤100 occupanti
b) superficie lorda complessiva ≤1000 m2
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
d) non si detengano o trattino materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/m2)
e) ove non si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose in quantità significative
f) ove non si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

Infine, l'allegato I stabilisce le misure antincendio da adottare che, rispetto al codice di prevenzione incendi al quale si ispira, sono mancanti della reazione al fuoco e la resistenza al fuoco.

Benché tale decreto risulti essere molto snello porta con sé implicitamente i princìpi del nuovo approccio antincendio del tipo prestazionale, complessi e di grande specializzazione, che spesso non sono insiti nel know how degli operatori del settore, come gli RSPP, che fanno sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale circostanza di fatto espone a rischi, talvolta importanti, sia le aziende che si servono dei consulenti esterni, perché non coperti dalle valutazioni sul rischio incendi, sia i professionisti stessi per la responsabilità assunta inconsapevolmente.

Il Minicodice permette di progettare in modo semplice la sicurezza antincendio delle attività a basso rischio, purché siano rispettati i parametri previsti dal relativo campo di applicazione.

Qualora alcune condizioni non risultino soddisfatte, non è ammesso il ricorso a «soluzioni alternative»; il progetto deve pertanto essere elaborato facendo riferimento al codice di prevenzione incendi verificando tutte le strategie previste.

Raffaele De Rosa
Vice presidente per il Sud di ALA Assoarchitetti & Ingegneri