Codice dei contratti. Perché è urgente apportarvi modificazioni sostanziali
Il recente parere dell'ANAC sui concorsi di progettazione riporta in primo piano il problema costituito dal Codice dei contratti, per l'attività degli architetti e degli ingegneri italiani.
Condividiamo in proposito l'intervento del CNAPPC, espresso attraverso il suo nuovo presidente, Alessandro Panci, che focalizza uno dei temi più incisivi, quello del contenuto delle elaborazioni richieste dal Codice nei concorsi d'architettura.
Da sempre ALA sostiene che i concorsi di architettura per venire a costituire anche da noi, quel potente ed essenziale motore di qualità e d'innovazione che rappresentano da tempo in altre realtà o meglio praticamente in tutta l'Unione Europea, devono essere organizzati in due fasi, la prima delle quali deve essere limitata ad elaborazioni estremamente ridotte, finalizzate sostanzialmente a rappresentare l'idea progettuale.
Sarà la seconda fase, riservata ai soli progetti selezionati nella prima, quella che dovendo fornire un approfondimento che rappresenti per l'Ente banditore, anche la garanzia della fattibilità dell'idea, potrà configurarsi in elaborazioni paragonabili al PFTE. Ma anche questo meccanismo, che corrisponde al pubblico interesse di ottenere progetti e quindi opere, di qualità condivisa, non può divenire un onere posto a carico del progettista - concorrente.
È indispensabile che l'Ente banditore innanzitutto si preoccupi di ridurre ancora una volta all'essenziale, la portata delle elaborazioni richieste a più soggetti concorrenti, anche nella seconda fase e che soprattutto, ne sostenga una percentuale maggioritaria del corrispettivo, per rendere sostenibile le partecipazioni dei concorrenti al concorso. Sarà poi soltanto il vincitore che una volta aggiudicatario dell'intero incarico, produrrà il PFTE completo e le successive elaborazioni, nell'ambito del suo incarico professionale.
Riteniamo che la disposizione del Codice sopra richiamata e posta in discussione dal CNAPP, sia uno dei numerosi passaggi che dimostrano che il Codice medesimo, nato per stabilire le modalità dell'affidamento delle forniture di beni e di servizi, abbia fin dall'origine trascurato la specificità costituita dal progetto, inteso come opera della creatività e dell'ingegno.
È quindi necessario, a nostro avviso, che siano apportate urgenti ed estese modificazioni strutturali al Codice, al fine che il progetto esca dal binario morto dell'appalto dei servizi e torni ad essere lo strumento centrale di garanzia dell'interesse pubblico alla qualità dell'opera, in termini sì di efficienza, durabilità, economicità di realizzazione e di esercizio, ma anche di creazione di nuova bellezza e nuova socialità. Tutti fattori che incrementando il livello dei servizi offerti dalla collettività ai propri cittadini, creano il senso d'appartenenza, la partecipazione civica e quindi il vero progresso del Paese.
Siamo convinti che il quadro di riferimento legislativo di un Paese evoluto come il nostro, per raggiungere questi risultati sociali debba incentivare la centralità, la qualità e l'assoluta indipendenza del progetto, e quindi fissare alcuni punti fondamentali nel Codice dei contratti del quale stiamo trattando, tra i quali:
- L'abbandono dell'appalto integrato. L'esigenza di realizzare rapidamente le opere pubbliche straordinarie ha indotto a reintrodurre nel Codice l'Appalto Integrato. Ma questa formula - addirittura vietata fino al PNRR - instaura un insanabile conflitto d'interessi, perché consegna nelle mani dell'appaltatore la redazione del progetto esecutivo, elaborazione fondamentale per la qualità, durabilità, economicità d'esercizio dell'opera pubblica e che proprio per questi motivi deve essere eseguita da un progettista indipendente;
- La rivalutazione del ruolo del progettista. Il progettista e il direttore dei lavori dei nostri giorni, non sono soltanto tecnici genericamente in possesso di un'abilitazione, ma un'équipe interdisciplinare, guidata da un professionista capace di coordinare tematiche complesse, che deve mettere in sintonia la creatività, con gli aspetti tecnici, economici, sociali, ambientali, energetici, spaziali, paesaggistici, storici, artistici presenti in ogni realizzazione, filtrando il tutto con l'esperienza e la padronanza delle tecnologie e delle conoscenze più avanzate. È quindi evidente che il progettista e direttore dei lavori, come non deve dipendere dall'appaltatore, non può nemmeno essere l'ufficio tecnico interno alla Pubblica Amministrazione, che non possiede la struttura e i mezzi materiali e immateriali necessari per svolgerne il ruolo, anche in quanto deve assicurare altre essenziali funzioni di servizio, programmazione e controllo, che sono anch'esse di pubblico interesse e in vistoso conflitto d'interessi con i ruoli di progettista e di direttore dei lavori;
- Infine, occorre riconsiderare il principio degli incentivi alla velocità di redazione del progetto. Il progetto richiede capacità innovativa, ponderatezza, disponibilità al ripensamento e all'approfondimento. Non è quindi conveniente per la P.A. dare un valore premiante alla rapidità della redazione, che determina come minimo la standardizzazione del prodotto e riduce la sperimentazione e l'innovazione.
Bruno Gabbiani, ALA Assoarchitetti & Ingegneri