La Riforma Organica degli Ordinamenti Professionali - Gli effetti del DDL 3 agosto 2026, n. 1663, sull'attività di Architetti e Ingegneri
Il 3 agosto 2026 è entrato in vigore il Disegno di Legge n. 1663, un provvedimento di delega che punta ad armonizzare e modernizzare gli ordinamenti della maggior parte delle professioni regolamentate. Con una finestra temporale di 24 mesi per l'adozione dei decreti legislativi attuativi, la riforma toccherà direttamente oltre quindici categorie professionali - comprese le figure dell'architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e dell'ingegnere (civile, ambientale, industriale e dell'informazione) - adattando il quadro normativo al nuovo contesto tecnologico, informatico e sociale.
Riconoscimento del ruolo sociale ed economico delle libere professioni
Il provvedimento recepisce un principio cardine ponendo al primo punto la valorizzazione del ruolo sociale, economico e culturale delle professioni e il formale riconoscimento del loro contributo allo sviluppo sostenibile del Paese.
Si tratta di un'istanza storica che ALA sostiene con fermezza fin dalla propria fondazione e la cui inclusione nel testo legislativo rappresenta un segnale indubbiamente positivo per l'intera
categoria.
Competenze professionali, consulenza e abilitazione
Sotto il profilo dei percorsi operativi, il DDL 1663/2026 non riduce né altera le competenze professionali consolidate degli iscritti, confermandole in modo esplicito ed estendendole espressamente alle attività di consulenza.
Viene inoltre introdotto un principio di forte coerenza tra il percorso formativo d'accesso e i quadri di riferimento delle qualifiche nazionali ed europee, elemento che nei decreti attuativi potrà
portare a precisazioni di rilievo sull'inquadramento dei titoli.
Specializzazioni e requisiti per i lavori pubblici
Il testo apre alla possibilità di disciplinare formalmente le specializzazioni professionali. Questo snodo si preannuncia di estremo interesse per il settore, specialmente in relazione alla crescente richiesta di certificazioni delle competenze e di requisiti specifici, necessari per la partecipazione alle gare d'appalto e all'evidenza pubblica.
Separazione tra rappresentanza istituzionale e attività sindacale
Il DDL traccia una linea di demarcazione chiara: attribuisce in via esclusiva ai Consigli Nazionali la rappresentanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione, sancendo al
contempo il divieto per i Consigli Nazionali di svolgere attività sindacale, riordinando così le rispettive competenze istituzionali del sistema ordinistico e del mondo associativo.
Intelligenza Artificiale e Deontologia
In tema di transizione tecnologica e intelligenza artificiale, la norma incarica i Consigli Nazionali di aggiornare i Codici Deontologici per garantire - a tutela della collettività e dei
committenti - che le prestazioni intellettuali rimangano il risultato diretto della competenza, della responsabilità e della professionalità specifica degli iscritti.
Equo compenso e Parametri di Riferimento
Viene confermata la libertà di pattuizione del compenso tra le parti, a condizione che sia rigorosamente proporzionata alla quantità, qualità, complessità e caratteristiche della prestazione.
Restano pienamente fermi e in vigore i principi stabiliti dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso e Parametri di Riferimento.
Società tra Professionisti (STP)
La riforma introduce una disciplina dettagliata per incentivare il ricorso alle Società tra Professionisti.
L'obiettivo è favorire l'aggregazione, la valorizzazione e la crescita di studi multidisciplinari organizzati, fornendo un'alternativa concreta e tutelata, rispetto ai modelli societari puramente commerciali o di capitali.
Il tema è tuttavia molto complesso e dovrà essere attentamente seguito.
Bruno Gabbiani, ALA Assoarchitetti & Ingegneri